Oggi l’ Identità e la Cittadinanza rappresentano due tra i concetti più dibattuti del nostro tempo.
Infatti all’ aumento di circolazione delle merci, dei capitali e delle persone, si accompagna un altrettanto vertiginoso aumento della circolazione dei significati.
Lo Stato italiano, oggi, rischia di essere un contenitore vuoto in quanto non ancora maturo per ricevere e regolare socialmente questa tendenza.
Infatti oggi è difficile racchiudere all’ interno del perimetro fisico di una nazione come l’ Italia questo nuovo elemento:
le culture si diffondono sempre di più, i confini delle nostre appartenenze , anche politiche e sociali, come lo sono, appunto, l’ identità e la cittadinanza, si presentano come frontiere frastagliate.
Nell’ esternare questa mia riflessione, consapevole dei miei limiti e delle mie possibilità, mi è sempre più evidente che sia l’ identità che la cittadinanza sono prive di diritti politici e civili.
La figura principe di questa mia riflessione, insieme al migrante è la persona disabile, colui che fa fatica a riconoscersi come persona fisica e quindi titolare di diritti.
Oggi la disabilità è l’ argomento, in seno al parlamento italiano, meno dibattuto, il meno affrontato, anzi spesso emarginato se non del tutto taciuto, il tema delle differenze corporali e/o mentali nel nostro paese imbarazza, fa paura.
Le barriere architettoniche, l’ integrazione scolastica e quella lavorativa precludono la libertà, la dignità, il diritto all’ identità e alla cittadinanza, concetti fondamentali e imprescindibili per il riconoscimento in quanto soggetti di diritto.
Eppure il nostro Paese dal punto di vista normativo non è uno dei più avanzati ma il più organizzato.
Elenco delle principali norme costituzionali e ordinarie vigenti nel nostro Paese:
Costituzione: Articolo n. 3: Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Articolo n. 32: La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
Articolo n. 38: Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
L'assistenza privata è libera.
Leggi Ordinarie: Legge 5 febbraio 1992, n. 104
"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate."
Articolo 1: La Repubblica: garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali; persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata; predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata.
Articolo 34: Protesi e ausili tecnici. Con decreto del Ministro della sanità da emanare, sentito il Consiglio sanitario nazionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella revisione e ridefinizione del nomenclatore-tariffario delle protesi di cui al terzo comma dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, vengono inseriti apparecchi e attrezzature elettronici e altri ausili tecnici che permettano di compensare le difficoltà delle persone con handicap fisico o sensoriale.
Legge 9 gennaio 1989, n. 13
"Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche in ogni dove”.
Legge 22 Marzo 2000, n. 69
" Interventi finanziari per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni con handicap "
Legge 12 marzo 1999, n. 68
"Norme per il diritto al lavoro dei disabili"
Articolo 1: La presente legge ha come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato.
Se queste Leggi venissero attuate non solo incoraggerebbero e agevolerebbero l’ integrazione, simultaneamente metterebbero fine all’ emarginazione ed ai pregiudizi.
Infatti all’ aumento di circolazione delle merci, dei capitali e delle persone, si accompagna un altrettanto vertiginoso aumento della circolazione dei significati.
Lo Stato italiano, oggi, rischia di essere un contenitore vuoto in quanto non ancora maturo per ricevere e regolare socialmente questa tendenza.
Infatti oggi è difficile racchiudere all’ interno del perimetro fisico di una nazione come l’ Italia questo nuovo elemento:
le culture si diffondono sempre di più, i confini delle nostre appartenenze , anche politiche e sociali, come lo sono, appunto, l’ identità e la cittadinanza, si presentano come frontiere frastagliate.
Nell’ esternare questa mia riflessione, consapevole dei miei limiti e delle mie possibilità, mi è sempre più evidente che sia l’ identità che la cittadinanza sono prive di diritti politici e civili.
La figura principe di questa mia riflessione, insieme al migrante è la persona disabile, colui che fa fatica a riconoscersi come persona fisica e quindi titolare di diritti.
Oggi la disabilità è l’ argomento, in seno al parlamento italiano, meno dibattuto, il meno affrontato, anzi spesso emarginato se non del tutto taciuto, il tema delle differenze corporali e/o mentali nel nostro paese imbarazza, fa paura.
Le barriere architettoniche, l’ integrazione scolastica e quella lavorativa precludono la libertà, la dignità, il diritto all’ identità e alla cittadinanza, concetti fondamentali e imprescindibili per il riconoscimento in quanto soggetti di diritto.
Eppure il nostro Paese dal punto di vista normativo non è uno dei più avanzati ma il più organizzato.
Elenco delle principali norme costituzionali e ordinarie vigenti nel nostro Paese:
Costituzione: Articolo n. 3: Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Articolo n. 32: La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
Articolo n. 38: Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
L'assistenza privata è libera.
Leggi Ordinarie: Legge 5 febbraio 1992, n. 104
"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate."
Articolo 1: La Repubblica: garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali; persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata; predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata.
Articolo 34: Protesi e ausili tecnici. Con decreto del Ministro della sanità da emanare, sentito il Consiglio sanitario nazionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella revisione e ridefinizione del nomenclatore-tariffario delle protesi di cui al terzo comma dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, vengono inseriti apparecchi e attrezzature elettronici e altri ausili tecnici che permettano di compensare le difficoltà delle persone con handicap fisico o sensoriale.
Legge 9 gennaio 1989, n. 13
"Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche in ogni dove”.
Legge 22 Marzo 2000, n. 69
" Interventi finanziari per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni con handicap "
Legge 12 marzo 1999, n. 68
"Norme per il diritto al lavoro dei disabili"
Articolo 1: La presente legge ha come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato.
Se queste Leggi venissero attuate non solo incoraggerebbero e agevolerebbero l’ integrazione, simultaneamente metterebbero fine all’ emarginazione ed ai pregiudizi.
Salvatore Cimmino
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